Oscurato il contenuto di alcune ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio per violazione del divieto di diffusione di dati relativi alla salute delle persone.
E sono in arrivo sanzioni amministrative.
Il garante, scrive Italia Oggi, ha applicato il principio del codice della privacy per cui che le pubbliche amministrazioni (ma anche i privati) non possono diffondere dati sanitari (articolo 22, comma 8, del D. Lgs 196/2003).
Cosi' per dieci comuni e' scattato l'oscuramento dai siti web dei dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini.
