Le agenzie per il lavoro , in occasione di colloqui conoscitivi , possono acquisire e conservare copia dei documenti di identità , utilizzati per identificare le persone , solo se previsto da specifiche norme.
Lo ha precisato il Garante , a seguito della segnalazione di un uomo che lamentava una violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza posti a tutela dei suoi dati personali.
In occasione di un colloquio conoscitivo , infatti , l'agenzia per il lavoro presso cui si era presentato aveva acquisito copia del suo documento di identità.
L'Autorità , dopo aver valutato le attività della società , ha osservato che , mentre è lecito per l'agenzia procedere alla corretta identificazione degli aspiranti lavoratori chiedendo l'esibizione di un documento di identità ed eventualmente annotandone gli estremi , deve invece ritenersi eccedente acquisire copia del documento stesso.
Le copie dei documenti di identità contengono dati personali , come le fotografie dell'interessato , le caratteristiche fisiche e lo stato civile , non pertinenti alle finalità per le quali venivano raccolti (presentazione del curriculum e colloquio conoscitivo).
L'Autorità ha , peraltro , richiamato l'attenzione sui rischi che l'acquisizione e la conservazione di copie di questi documenti in termini di duplicazione , perfino di furto di identità.
Il Garante ha perciò vietato alla società di conservare le copie dei documenti di identità dei candidati e ha prescritto che l'identificazione degli aspiranti avvenga con la semplice annotazione dei dati essenziali , senza alcuna conservazione di documenti identificativi.