Viola le norme sulla protezione dei dati personali la Pubblica amministrazione che comunica indebitamente informazioni sullo stato di salute di un proprio dipendente a terzi.
Lo ha affermato il Garante privacy [doc. web n. 2576686] il quale , intervenuto a seguito della segnalazione di una professoressa universitaria , ha ritenuto illecita la comunicazione ad altri docenti di un decreto rettorale contenente informazioni sensibili che la riguardavano e ha prescritto all'amministrazione di conformare la gestione del trattamento dei dati personali alla disciplina del Codice privacy.
In particolare , la segnalante lamentava il fatto che copia integrale del decreto rettorale che la collocava in "interdizione dal lavoro" e quindi in "congedo per maternità" fosse stata inviata a un docente in servizio presso un'altra Facoltà , diffondendo informazioni molto delicate sulla sua salute.
Tale documento , inoltre , era stato allegato dalla segreteria amministrativa al modulo di richiesta di affidamento dell'insegnamento che si sarebbe reso vacante , rendendo note le condizioni di salute della professoressa anche a tutti i docenti membri del Consiglio di Facoltà tenuti a deliberare sull'assegnazione della cattedra.
Nel dichiarare illecito il trattamento , il Garante ha rilevato la presenza di dati sensibili nel decreto rettorale , poiché le informazioni relative alla "interdizione dal lavoro" ai sensi della legge 151/2001 , espressamente richiamata nel decreto , fanno riferimento a "gravi complicanze della gravidanza o a persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza" , in base alle quali la Direzione provinciale del Lavoro e la Asl dispongono l'interdizione.
Il Garante ha ribadito inoltre che, nel caso di specie , gli stessi dati sensibili potevano essere trattati soltanto dagli organismi espressamente indicati nel regolamento di Ateneo per le finalità di gestione del rapporto di lavoro , mentre non dovevano essere comunicati a terzi.
L'inclusione di dati sensibili nel decreto , infine , è avvenuta anche in violazione del principio di necessità , poiché non era indispensabile , ai fini dell'assegnazione dell'incarico resosi vacante , mettere a conoscenza i docenti dei motivi dell'assenza della professoressa.
