I consiglieri regionali possono accedere ad atti e documenti contenenti dati personali dei cittadini solo per finalità legate al loro mandato.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nel parere favorevole[doc. web n. 2576905] reso sulla versione aggiornata dello schema tipo di regolamento , predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome , sul trattamento di dati personali sensibili e giudiziari presso i consigli , rispetto al quale ha tuttavia chiesto alcune integrazioni.
L'Autorità ha chiesto , in particolare , di specificare che le richieste di accesso ai documenti , da parte dei consiglieri , possono essere accolte solo se riconducibili alle "esclusive" finalità di rilevante interesse pubblico "direttamente connesse all'espletamento di un mandato elettivo".
Nel rendere il suo parere , il Garante ha chiesto , inoltre, ai consigli di adottare modalità tali da assicurare che l'accesso dei consiglieri comporti il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono i dati oggetto dell'istanza di accesso.
Speciali cautele sono state definite anche per le informazioni sulla vita sessuale dei reclusi , che potrebbero essere trattate dai Garanti regionali per i diritti dei detenuti.
La richiesta di parere da parte della Conferenza sul nuovo schema tipo si è resa necessaria a causa del mutato quadro normativo che regola le attività istituzionali dei consigli.
Va ricordato a tale proposito che il Codice privacy prevede , infatti , che per poter raccogliere , utilizzare , elaborare , conservare , comunicare dati sensibili e giudiziari indispensabili allo svolgimento delle loro attività istituzionali , le regioni e le province autonome , come altri soggetti pubblici , debbano adottare specifici regolamenti.
Questi regolamenti individuano e rendono noti ai cittadini quali dati vengono usati e per quali fini.