La privacy non stoppa la trasparenza condominiale; ma i dati sul sito web dello stabile devono essere appannaggio dei soli condomini.
Attenzione, poi, spiega Italia Oggi, ai videocitofoni: se sono come le telecamere della videosorveglianza, ci vogliono cartelli e le immagini vanno cancellate in tempi brevi.
Sono queste alcune delle indicazioni del manuale "Il condominio e la privacy", predisposto dal garante della privacy ed aggiornato alla riforma del condominio (legge 220/2012).
La reperibilita' dell'amministratore non contrasta con la privacy.
Il vademecum del garante richiama la riforma del condominio, nella parte in cui prevede che l'amministratore sia tenuto a comunicare ai condomini anche i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di societa', la denominazione e la sede legale.
Le generalita', il domicilio e i recapiti, inclusi quelli telefonici, dell'amministratore (o della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore) devono essere anche affisse all'ingresso del condominio o nei luoghi di maggior transito.
Si tratta di informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali dell'amministratore, il quale non puo' invocare il velo della privacy per non farsi rintracciare dai condomini.