giovedì 12 dicembre 2013

TISCALI DOVRA' AGGIORNARE LA SUA INFORMATIVA PRIVACY

Il Garante Per la Protezione dei Dati Personali con il provvedimento n°468 prescrive a Tiscali Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 17 del Codice, di adottare, a garanzia degli interessati, in conformità alle  disposizioni in materia di protezione dei dati personali, preliminarmente all'avvio dell'attività di profilazione con i dati aggregati della clientela, le misure e gli accorgimenti necessari nei termini di cui in motivazione, unitamente a quelle già prescritte con il precedente provvedimento del 2 febbraio 2012.
 
Tiscali S.p.a., per il trattamento di dati aggregati dei clienti per finalità di profilazione, nell'informativa da rendere agli interessati, dovrà:
 
a) specificare che il trattamento di profilazione della clientela, effettuato attraverso dati personali aggregati, viene realizzato, avvalendosi dell'esonero dalla previa acquisizione del consenso, sulla base di quanto previsto dal provvedimento generale del Garante del 25 giugno 2009, nonché delle successive garanzie e misure specificamente prescritte alla società;

b) specificare che il periodo di conservazione dei "dati di profilazione" è di 12 mesi, cui può aggiungersi un ulteriore periodo di 3 mesi e che, alla relativa scadenza, tali dati saranno cancellati ovvero resi anonimi in maniera irreversibile;

c) evidenziare che, nel caso in cui l'attività di profilazione venga effettuata attraverso l'utilizzo dei dati personali individuali dei clienti, tale attività si svolge solo in presenza del consenso preventivo e specifico dell'interessato da rilasciarsi facoltativamente da parte di quest'ultimo;

d) evidenziare che il rilascio di un apposito consenso da parte dell'interessato è necessario anche con riguardo al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing" e per la comunicazione dei dati a soggetti terzi, nonché nel caso di trasferimento degli stessi al di fuori del territorio dell'Unione Europea, salvo che non ricorrano gli altri presupposti sanciti dagli artt. 43 e 44 del Codice.
 
Il Garante ricorda che il mancato rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 161, 162, comma 2-bis del Codice.